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Cancellazione dall'Albo: l'istanza di rinuncia all'iscrizione deve essere presentata entro metà dicembre 2026 (decorrenza 31.12.2026)

SI INFORMANO GLI ISCRITTI CHE GLI UFFICI IN VIA NOVELLI IL 2 NOVEMBRE CHIUDERANNO ALLE ORE 15.00

La Commissione nazionale per la formazione continua ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri/esenzioni (maternità, scuole specializzazione, master, ecc.).
I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

In pratica, coloro che dovevano maturare 150 crediti Ecm nel triennio 2014-2016, ma ne hanno acquisiti almeno 75, potranno completare l’obbligo formativo acquisendo i 75 crediti formativi mancanti entro la fine del 2017.
Lo stesso criterio vale anche per coloro che nel triennio 2014-2016 hanno goduto di un esonero dall’obbligo di maturare i crediti Ecm. Per esempio, un iscritto all’Ordine nel 2014 doveva maturare 100 crediti entro il 31 dicembre 2016: se ne ha acquisiti almeno 50, potrà “recuperare” i crediti mancanti nel corso del 2017.

Per maggiori informazioni, Il regolamento ECM per il triennio 2017-2019 è pubblicato in questa pagina del sito.